La pena dell’ergastolo, le riflessioni di un Giudice della Corte di Assise di Appello di Catanzaro


Grazie al Dott. Fabrizio Cosentino, Consigliere della Corte di Assise di Appello di Catanzaro, per tutto quel che oggi ha scritto nel suo elaborato “Origine e giustificazione della pena dell’ergastolo”, contro la pena dell’ergastolo e di quella accessoria dell’isolamento diurno, nonché sulle recenti riforme del legislatore ed in particolare sul divieto di giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena perpetua, per il quale sono stati già promossi diversi incidenti di costituzionalità, pendenti davanti al Giudice delle Leggi.

«Oggi la pena dell’ergastolo è ancora presente nell’ordinamento italiano, anzi, in qualche modo è stata rivalutata e rafforzata, con le ipotesi di c.d. ergastolo ostativo, nonostante alcuni ordinamenti, pur espressione di società meno evolute della nostra dal punto di vista economico, ne richiedano la disapplicazione (lo ricorda la vicenda del terrorista Battisti, estradato dal Brasile, con il patto che l’ergastolo venga commutato in anni trenta di reclusione). Contro l’ergastolo militano, anzitutto, le stesse ragioni fatte valere contro la pena di morte. Non è sanzione che abbia maggior efficacia deterrente, rispetto ad una condanna a trenta anni di reclusione. È una sanzione priva di umanità, perché preclude al reo ogni speranza di redenzione e lo condanna ad una sorta di damnatio memoriae.

È una sanzione contraria al principio costituzionale dell’emenda, perché non si prevede, a priori, un preciso programma riabilitativo, mentre le pene devono per necessità costituzionale – e già in partenza – tendere alla rieducazione del condannato. È sin troppo palese che non esiste una rieducazione fine a sé stessa, dovendo necessariamente conseguire all’avvenuta risocializzazione un risultato pratico. L’odierna totale chiusura di fronte alla c.d. “grande criminalità” è in linea teorica ingiustificata, nella misura in cui concede al reo di crimini organizzati la sola alternativa della collaborazione, concetto che non combacia necessariamente con quello di pentimento. È una sanzione contraria alla Convenzione sui diritti dell’uomo, perché in contrasto con l’art. 3 del trattato («nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o a trattamenti inumani o degradanti»).

Sebbene sia sempre possibile riparare il danno di eventuali – neanche tanto infrequenti – errori giudiziari, l’ergastolo segregativo rende particolarmente doloroso riparare la ferita, spesso ad una intera vita di reclusione, attraverso il mero risarcimento pecuniario. Vale in buona misura anche per l’ergastolo l’osservazione secondo cui l’esecuzione della pena, «est irrévocable et peut etre infligée à un innocent». Per queste ragioni, si può dire che la sanzione dell’ergastolo condivide con la pena di morte l’accusa di rappresentare una pena crudele, inumana, degradante e che viola il diritto alla vita.»

Tolmezzo, detenuto calabrese muore in cella. Inchiesta della Procura


Detenuto muore nel carcere di massima sicurezza di Tolmezzo, in provincia di Udine. Si stratta di Giuseppe Lo Piano, nato a Fuscaldo (Cs) il 19 dicembre 1967. L’uomo condannato all’ergastolo, considerato dai giudici appartenente al clan Serpa ma con posizione giuridica di imputato (appellante e ricorrente), è stato rinvenuto privo di vita nella mattinata di ieri dal suo compagno di cella che ha dato subito l’allarme. I sanitari intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Giuseppe Lo Piano, era stato condannato, in primo e in secondo grado, all’ergastolo nel processo “Tela del ragno” in merito a numerosi omicidi avvenuti negli ultimi 20 anni lungo il Tirreno cosentino. Un’operazione condotta contro i presunti capi e gregari del clan Perna-Cicero di Cosenza, Gentile-Africano-Besaldo di Amantea, Scofano-Martello-Rosa-Serpa di Paola, e Carbone di San Lucido.

A novembre si sarebbe dovuta tenere l’udienza per l’accusa di omicidio innanzi alla Corte di Cassazione, mentre per quanto riguarda la sentenza di condanna per associazione mafiosa la Suprema Corte, accogliendo il ricorso degli avvocati dell’imputato Sabrina Mannarino e Giuseppe Bruno aveva deciso per l’annullamento con rinvio alla Corte d’Appello per un nuovo giudizio.

Lo Piano, da qualche tempo, accusava un malessere che lo stesso aveva comunicato sia ai suoi famigliari che ai suoi legali difensori. Un malessere che lo aveva portato a ricorrere alle cure ospedaliere sia di Udine che di Tolmezzo. L’ultimo ricovero presso il nosocomio di Udine risale a circa una quindicina di giorni fa e dal quale era stato dimesso dopo qualche giorno. L’uomo pare soffrisse di una patologia cardiaca pregressa, ma i medici sia dell’ospedale che del carcere, avevano ritenuto che le sua malattia fosse compatibile con il regime carcerario. Nei giorni successivi al rientro in carcere, dopo l’ultimo ricovero, le sue condizioni di salute non erano affatto migliorate. Lo stesso Lo Piano, infatti, aveva allertato sia la famiglia che i suoi avvocati, i quali si erano subito attivati. Ma non hanno fatto in tempo. Ieri mattina, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia dell’improvviso decesso.

Gli avvocati Mannarino e Bruno, nella stessa mattinata di ieri hanno fatto pervenire alla Procura di Udine una denuncia con la quale è stato richiesto il sequestro delle cartelle cliniche del detenuto. La morte di Giuseppe Lo Piano è stata segnalata dall’attivista radicale Emilio Quintieri all’Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle persone detenute o private della libertà personale presso il Ministero della Giustizia. “Quel che è davvero intollerabile è che detto detenuto, nonostante da tempo versava in gravissime condizioni di salute, sia stato tenuto in carcere fino alla sua morte – dichiara l’attivista radicale in favore dei diritti dei detenuti Emilio Quintieri – La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, avente giurisdizione sull’istituto penitenziario, ha già aperto un fascicolo e disposto, oltre al sequestro della salma, anche gli opportuni accertamenti medico legali”.

Maria Fiorella Squillaro

Il Quotidiano del Sud, 05/09/2020

Spoleto, Illegittime le restrizioni per i detenuti 41 bis sui prodotti acquistabili al sopravvitto e sugli orari per cucinare


Lo scorso 9 maggio 2017 il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, Fabio Gianfilippi, con Ordinanza n. 772/2017, sollevava questione di legittimità costituzionale dell’Art. 41 bis c. 2 quater lett. f) O.P. nella parte in cui prevedeva l’assoluto divieto di cuocere i cibi per le persone detenute sottoposte al regime detentivo speciale per contrasto con gli Artt. 3 e 27 della Costituzione. Il 26 settembre 2018 la Corte Costituzionale (Presidente Giorgio Lattanzi, Redattore Nicolò Zanon), con Sentenza n. 186/2018, ha ritenuto fondata la questione sollevata dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto e, per l’effetto, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’Art. 41 bis c. 2 quater lett. f) O.P. Il 18 ottobre 2018 il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale, emana una Circolare, che modifica quella del 2 ottobre 2017, con la quale consente l’acquisto di un numero limitato di generi alimentari da cuocere, acquistabili al sopravvitto, affidando il compito alle Direzioni degli Istituti Penitenziari, di regolamentare il tempo in cui sarà consentito ai detenuti sottoposti al regime ex Art. 41 bis O.P. di cucinare, secondo due fasce orarie, una per il pranzo ed una per la cena, per preservare la salubrità degli ambienti, la salvaguardia dell’ordinata convivenza, il rispetto del lavoro del personale e non condizionare i tempi previsti per le attività trattamentali. Subito dopo, la Direzione della Casa di Reclusione di Spoleto (come tutti gli altri Istituti Penitenziari dotati di Sezioni 41 bis O.P.), ha adottato apposito ordine di servizio con il quale ha stabilito che le fasce orarie per cucinare siano: 11,00-14,00 per il pranzo e 16,30-19,00 per la cena.

Il 13 aprile 2019, Vincenzo Bonaddio, un detenuto calabrese ristretto nella Casa di Reclusione di Spoleto e sottoposto al regime speciale ex Art. 41 bis O.P., difeso dall’Avvocato Carmine Curatolo del Foro di Paola, ha proposto reclamo giurisdizionale ex Art. 35 bis e 69 c. 6 lett. b) O.P. al Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, lamentandosi delle limitazioni di cuocere i cibi al di fuori delle fasce orarie (11,00-14,00 e 16,30-19,00) e negli acquisti di generi alimentari al sopravvitto, suscettibili di cottura, disposte dall’Amministrazione Penitenziaria.

Il 1 luglio 2019, al termine dell’udienza, il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, Grazia Manganaro, con Ordinanza n. 1577/2019, ha ritenuto fondato il reclamo e, per l’effetto, lo ha accolto ordinando al Direttore della Casa di Reclusione di Spoleto di emettere nuovo ordine di servizio nel quale, disapplicate sul punto le circolari ministeriali contrastanti, sia consentito al detenuto reclamante di acquistare dal sopravvitto gli stessi cibi acquistabili presso le altre Sezioni dell’Istituto Penitenziario, e gli sia consentito di cucinarli senza previsione di fasce orarie particolari ad eccezione del limite già previsto della restituzione degli oggetti alle ore 20,00 e sino alle ore 7,00 di ogni giorno, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento con obbligo di informare il Magistrato di Sorveglianza dell’avvenuta ottemperanza.

Nel provvedimento, veniva precisato che la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 186/2018 aveva stabilito che la materia relativa alla limitazione della cottura dei cibi era tout court considerata al di fuori delle finalità proprie del regime differenziato, notoriamente volto ad impedire collegamenti del detenuto con posizioni di vertice in una consorteria criminale con i sodali ristretti o in libertà. Pertanto, occorreva garantire che i detenuti in regime differenziato siano sotto questo profilo particolare, assimilati in tutto ai detenuti delle Sezioni comuni e alta sicurezza. Non trovava alcuna giustificazione l’elenco dei generi alimentari da cuocersi acquistabili al sopravvitto più ristretto rispetto a quello in uso nelle Sezioni ordinarie perché discriminatorio e, allo stesso modo, essendo già prevista una fascia oraria delimitata nell’ambito della quale i ristretti in 41 bis sono dotati di strumenti per cucinare (7,00-20,00), dovendo poi restituirli, ulteriori fasce orarie prestabilite, non contemplate per i detenuti ristretti nelle Sezioni comuni o alta sicurezza dell’Istituto Penitenziario, si appalesavano analogamente discriminatorie (oltre a determinare proprio i pericoli che l’Amministrazione intenderebbe evitare in quanto i medesimi orari si sovrappongono, in tutto o in parte, con le pur limitate attività trattamentali svolte: ore all’aperto, colloquio mensile coi familiari, orari per effettuare la doccia, santa messa, di fatto limitando ulteriormente il tempo per cucinare i cibi). Inoltre, nessun problema vi era per quanto riguarda la salubrità degli ambienti, posto che i detenuti dispongono di stanze singole dotate di finestra e non disturbano, con eventuali odori o rumori, altri compagni, come invece ben può accadere, senza che perciò siano limitati i tempi in cui è possibile cucinare, in una Sezione ordinaria con stanza multipla. Per la stessa ragione, l’assenza di ulteriori fasce orarie, non sembra comportare un particolare aggravio delle attività di controllo sulla sicurezza, che si appuntano peculiarmente nella quotidiana restituzione degli oggetti atti a cucinare alle 20,00 e nella riconsegna alle 7,00 del mattino.

Come avviene sempre in questi casi, trattandosi di Ordinanza favorevole al detenuto, il Dipartimento l’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, ha provveduto immediatamente ad impugnarla senza darvi esecuzione (nonostante il reclamo non produca alcun effetto sospensivo ex Artt. 35 bis O.P. e 666 c.p.p.), proponendo reclamo innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Perugia. L’11 giugno 2020, al termine dell’udienza, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, Presidente ed Estensore Nicla Flavia Restivo, con Ordinanza n. 712/2020, pronunciandosi sul reclamo proposto dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, sulle conformi conclusioni della Procura Generale della Repubblica di Perugia, lo ha ritenuto infondato ed immeritevole di accoglimento e, per l’effetto, rigettato, confermando integralmente l’Ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto.

Probabilmente, anzi sicuramente, anche il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Perugia non verrà eseguito e sarà impugnato dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, con ricorso presso la Corte di Cassazione.

Emilio Enzo Quintieri

Firenze, Pestò un detenuto con un bastone: condanna definitiva per Ispettore della Penitenziaria


Pestò un detenuto straniero con un bastone, dopo quindici anni arriva la condanna definitiva per un sottufficiale del Corpo di Polizia Penitenziaria all’epoca dei fatti in servizio presso la Casa Circondariale di Firenze “Sollicciano”. Purtroppo, anche questa volta, nonostante gli accertamenti effettuati, non è stato possibile identificare e condannare tutti gli altri Agenti Penitenziari responsabili di abusi e violenze.

Ad essere stato condannato, per quanto accaduto nel lontano primo pomeriggio del 26 ottobre 2005, è stato solo Marcello Santoro, originario di Mondragone (Caserta), Ispettore Capo di Polizia Penitenziaria, Responsabile dell’Unità Operativa “Reparto Giudiziario” della Casa Circondariale di Firenze Sollicciano. I fatti avvennero nel Reparto Giudiziario dell’Istituto all’interno dell’Ufficio del Capoposto e ad esserne vittima fu El Rezgui Walid un giovane detenuto straniero. Le indagini della Procura della Repubblica di Firenze guidata dal Procuratore Capo Ubaldo Nannucci e del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria  guidato dal Provveditore Regionale Massimo De Pascalis partirono a seguito di una denuncia pubblica fatta sulla stampa il 5 dicembre 2005 da dieci Associazioni e da un Sacerdote che operano dentro e fuori dall’Istituto Penitenziario (Dentro e Fuori le mura, Redazione Fuori Binario, Pantagruel, Movimento di lotta per la casa, Casa dei diritti sociali, Associazione Aurora, Comunità dell’Isolotto, Associazione Periferie al Centro, Don Alessandro Santoro, Comunità di base delle Piagge, Associazione per l’Altro). Nessun detenuto, però, per timore di peggiorare la sua permanenza in carcere, denunciò gli abusi all’Autorità Giudiziaria.

L’Ispettore Santoro è stato riconosciuto responsabile del reato di lesioni personali aggravate dall’uso di un’arma e dall’abuso della funzione pubblica per aver cagionato al detenuto El Rezgui lesioni lievi consistite in “aree eritematose al dorso e in regione lombare sinistra”, giudicate guaribili in due giorni, certificate dal Medico di guardia Dott.ssa Maria Arcangela Lombardi. L’altro reato contestato, quello di aver sottoposto a misure di rigore non consentite dalla legge il detenuto, è stato estinto per intervenuta prescrizione. In particolare, secondo quanto emerso dall’istruttoria dibattimentale, detto Ispettore, all’interno del suo Ufficio, colpì ripetutamente il detenuto con un manico di scopa sino a spezzarglielo addosso sulla schiena, mentre altri suoi colleghi lo percuotevano con calci e pugni facendolo accasciare a terra.

Per i Giudici della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione “l’impianto argomentativo della sentenza impugnata è immune da vizi logici, esprime valutazioni adeguatamente motivate come tali insindacabili in questa sede: le lesioni accertate dalla certificazione contenuta nel registro delle visite attesta lesioni assolutamente compatibili con le modalità delle percosse descritte dalla persona offesa e, in particolare con i colpi di bastone ricevuti sulla schiena. Le lesioni costituite dalle aree erimatose sul dorso e in regione lombare sono state obiettivamente rilevate e risultano compatibili con le modalità delle percosse descritte dalla persona offesa e, in particolare, con i colpi datigli con il bastone, e non altrettanto con la versione alternativa fornita dagli imputati nella relazione di servizio, circa l’impiego di una manovra di forza per la sottrazione di una lametta dalle mani di El Rezgui.”

L’Ispettore Capo di Polizia Penitenziaria Marcello Santoro, ora in pensione, oltre alla pena detentiva, condizionalmente sospesa, ed al risarcimento dei danni nei confronti del detenuto El Rezgui Walid e delle altre parti civili costituite, poiché il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile, è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

Strasburgo condanna l’Italia per la morte di un detenuto. Vicenda analoga a quella avvenuta nel 2016 nel Carcere di Paola


Strasburgo condanna ancora l’Italia. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Prima Sezione, riunita in un Comitato composto da Armen Harutyunyan, Presidente, Pere Pastor Vilanova e Pauliine Koskelo, Giudici, nella causa promossa da Santo Citraro e Santa Molino contro Italia (Ricorso n. 50988/13), dopo aver deliberato in Camera di Consiglio il 28 aprile 2020, con Sentenza del 4 giugno 2020, ha dichiarato, all’unanimità, la Repubblica Italiana responsabile della violazione dell’elemento materiale dell’Articolo 2 della Convenzione condannandola anche al risarcimento dei danni (32 mila euro per danno morale e 900 euro per le spese, oltre alla maggioranza dovuta per eventuali imposte ed interessi) da versare, entro tre mesi, in favore dei ricorrenti.

I ricorrenti, signori Citraro e Molino, il 24 luglio 2013, introdussero un ricorso alla Corte di Strasburgo contro l’Italia, ai sensi dell’Art. 34 della Convenzione Europea, lamentando la violazione degli Articoli 2 e 3 della Convenzione, ritenendola responsabile del suicidio per impiccagione del loro figlio Antonio Citraro, 31 anni, di Terme Vigliatore, avvenuto nel tardo pomeriggio del 16 gennaio 2001, mentre era detenuto nella cella n. 2 del reparto “sosta”, presso la Casa Circondariale di Messina.

All’epoca dei fatti, la morte di Citraro, in un primo momento venne etichettata come un suicidio e subito dopo, grazie alle denunce della famiglia, come omicidio colposo: il Gup del Tribunale di Messina dispose il rinvio a giudizio del Direttore dell’Istituto, di sei Agenti della Polizia Penitenziaria e del Medico Psichiatra per i reati di favoreggiamento, falso per soppressione, omicidio colposo, abuso dei mezzi di correzione e lesioni personali. Ma gli imputati, in tutti i gradi di giudizio, vennero assolti da ogni accusa.

I genitori del giovane detenuto però non si arresero e, dopo aver esaurito i rimedi giurisdizionali interni, assistititi dall’Avvocato Giovambattista Freni del Foro di Messina, proposero ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che, nei giorni scorsi, dopo 19 anni, ha finalmente condannato l’Italia per le sue responsabilità. In particolare, i ricorrenti, lamentavano la violazione dell’Articolo 2 della Convenzione sostenendo, tra l’altro, che l’Amministrazione Penitenziaria, per mancanza di precauzioni e per negligenza, non avesse adottato le misure necessarie e adeguate idonee a impedire il suicidio del loro figlio, affetto da disturbi psichici, tant’è vero che in precedenza aveva più volte posto in essere atti di autolesionismo compresi tentativi di suicidio, che avevano portato il Magistrato di Sorveglianza di Messina a disporre il suo ricovero nell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, provvedimento rimasto inevaso (solo pochi minuti prima del decesso di Citraro dal Ministero della Giustizia arrivò l’ordine di traduzione presso l’Opg).

Ebbene, la Corte di Strasburgo, ha deciso di condannare la Repubblica Italiana ritenendola responsabile in quanto l’Art. 2 della Convenzione obbliga lo Stato non soltanto ad astenersi dal provocare la morte in maniera volontaria e irregolare, ma anche ad adottare le misure necessarie per la protezione della vita delle persone sottoposte alla sua giurisdizione. Tale obbligo sussiste, ancora di più, dal momento in cui le Autorità Penitenziarie siano a conoscenza di un rischio reale e immediato che la persona detenuta possa attentare alla propria vita.

Nel caso in questione, l’Amministrazione Penitenziaria, era perfettamente a conoscenza dei disturbi psichici e della gravità della malattia di cui era affetto il giovane detenuto, degli atti di autolesionismo e dei tentativi di suicidio che aveva posto in essere, dei suoi gesti e pensieri suicidi e dei segnali di malessere fisico o psichico (aveva completamente distrutto la cella, impedendo l’ingresso al personale, e faceva discorsi deliranti e paranoici).

Per tali motivi, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha ritenuto che le Autorità Penitenziarie non abbiano adottato le misure ragionevoli che erano necessarie per assicurare l’integrità del detenuto Antonio Citraro. Infatti, nella sentenza, i Giudici Europei scrivono chiaramente che “… le Autorità si sono sottratte al loro obbligo positivo di proteggere il diritto alla vita di Antonio Citraro. Pertanto, vi è stata violazione dell’elemento materiale dell’Articolo 2 della Convenzione.”

La vicenda della morte di Antonio Citraro è analoga a quella di tanti altri detenuti, parimenti affetti da disturbi psichici, verificatasi negli Istituti Penitenziari d’Italia. Tra le tante morti similari, ricordo particolarmente quella di Maurilio Pio Morabito, 46 anni, avvenuta il 29 aprile 2016, a poche settimane dal suo fine pena (30 giugno 2016), mentre era detenuto presso la Casa Circondariale di Paola. Morabito, come Citraro, si è impiccato nella cella n. 9 del reparto di isolamento, dopo aver posto in essere diversi atti di autolesionismo, tentativi di suicidio, rifiutato di assumere i farmaci per timore di essere avvelenato ed anche di recarsi a colloquio con i propri familiari. Aveva finanche incendiato e distrutto, ripetutamente, le altre celle in cui era precedentemente allocato e per tale ragione era stato posto per diversi giorni in una cella liscia (cioè priva di ogni suppellettile), sporca e maleodorante, senza nemmeno essere sorvegliato a vista, lasciandogli addosso solo le mutande ed una coperta. Proprio utilizzando quest’ultima, che è stata annodata a forma di cappio alla grata della finestra della cella, di notte, è riuscito a togliersi la vita.

Per la vicenda di Morabito, i familiari, non hanno ottenuto giustizia in sede penale, in quanto il procedimento è stato archiviato dal Gip del Tribunale di Paola su conforme richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica. Recentemente però, assistiti dagli Avvocati Corrado Politi e Valentino Mazzeo del Foro di Reggio Calabria, hanno citato in giudizio il Ministero della Giustizia per sentirlo condannare al risarcimento dei danni. La causa attualmente è in corso presso il Giudice Civile del Tribunale di Reggio Calabria (ed io sono tra le persone che verranno sentite in merito dall’Autorità Giudiziaria).

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – Causa Citraro e Molino contro l’Italia (clicca per leggere)

Ferrara, 3 Agenti a giudizio per tortura, lesioni, falso e calunnia ai danni di un detenuto. Imputata anche una Infermiera per falso e favoreggiamento


Tortura, lesioni personali, falso in atto pubblico e calunnia in concorso nonché di falso e favoreggiamento. Sono i reati che la Procura della Repubblica di Ferrara contesta, rispettivamente, a tre Agenti di Polizia Penitenziaria, un Sovrintendente e due Assistenti Capo, e ad una Infermiera in servizio presso la Casa Circondariale di Ferrara per fatti commessi ai danni di un detenuto il 30 settembre 2017.

Il Pubblico Ministero Isabella Cavallari, al termine delle indagini preliminari, ha inteso esercitare l’azione penale chiedendo il rinvio a giudizio per tutti i reati contestati. La vittima degli abusi è Antonio Colopi, 25 anni, di Galatone (Lecce) che all’epoca dei fatti era ristretto in custodia cautelare nell’Istituto Penitenziario di Ferrara (e poi trasferito presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia). Gli imputati, invece, sono il Sovrintendente Geremia Casullo, 55 anni, l’Assistente Capo Massimo Vertuani, 49 anni, l’Assistente Capo Pietro Licari, 51 anni e l’Infermiera Eva Tonini, 39 anni. L’udienza preliminare è stata già fissata e si terrà il prossimo 9 luglio 2020 innanzi al Giudice per le Udienze Preliminari del Tribunale di Ferrara Danilo Russo.

Secondo quanto emerge dalla richiesta di rinvio a giudizio a firma del Pm Cavallari, i tre Agenti Penitenziari durante una perquisizione arbitraria eseguita all’interno della cella numero 2 del detenuto Colopi, posta nel reparto di isolamento, lo avrebbero costretto a denudarsi (eccetto le mutande) e poi ad inginocchiarsi ed una volta in quella posizione, dopo averlo ammanettato, lo avrebbero ripetutamente insultato e percosso, anche con un oggetto di metallo, utilizzato dal personale penitenziario per la battitura delle inferriate, lasciandolo in quelle condizioni fino a quando non venne notato dal Medico durante il giro tra le Sezioni, ponendo in essere un «trattamento inumano e degradante per la dignità della persona» agendo «con crudeltà e violenza grave» ed approfittando «della condizione di minorata difesa derivante dall’averlo ammanettato.».

In particolare, il Sovrintendente Casullo, mentre i suoi colleghi Assistenti Capo Vertuani e Licari facevano da palo nel corridoio, sarebbe entrato nella cella e dopo avergli fatto togliere maglia e canottiera, lo avrebbe fatto inginocchiare, colpendolo con calci allo stomaco. Poi gli avrebbe fatto togliere pantaloni, scarpe e calzini, lo avrebbe ammanettato continuando a colpirlo con calci e pugni allo stomaco, alle spalle ed al volto, utilizzando anche il ferro per la battitura per colpirlo alle spalle, alle gambe, alla nuca ed al viso. A quel punto, la vittima, avrebbe reagito con una testata, rompendo gli occhiali al sottufficiale, che lo ha minacciato e lo ha colpito ancora fino a spaccargli un dente. Il detenuto allora avrebbe chiesto aiuto, urlando il nome del Comandante del Reparto, ma Casullo lo avrebbe minacciato dicendogli che “Qui non c’è nessuno, Comandante e Ispettore sono solo io” con un coltello rudimentale puntato alla gola, passatogli dall’Assistente Capo Licari. Quest’ultimo, poi, avrebbe fatto ingresso nella cella dicendo “ora tocca a me” iniziando ad insultare e percuotere il detenuto su tutto il corpo, seguito dal collega Vertuani, che sino a quel momento aveva assolto la funzione di palo. Finito il violento pestaggio, la vittima, che ha avuto una prognosi di 15 giorni, è stata lasciata ammanettata e seminuda, fino a quando, dopo circa un’ora, durante un controllo, non l’ha notata il Medico del Penitenziario.

Il Sovrintendente Casullo e l’Assistente Capo Vertuani, sono anche imputati di falso per aver redatto dei rapporti considerati non veritieri sull’accaduto e, di fatto, contengono il nocciolo della loro versione dei fatti: sarebbe stato Colopi ad opporsi alla perquisizione, accogliendo gli Agenti Penitenziari con fare minaccioso, aggredendoli con calci e pugni, e loro avrebbero solo reagito per contenerlo e riportarlo alla calma. Da uno dei rapporti emergerebbe anche che il detenuto avrebbe usato come arma un oggetto contundente ricavato da una bomboletta del gas, che però secondo il Pubblico Ministero sarebbe stata introdotta proprio dai Poliziotti i quali, peraltro, non avrebbero fatto menzione né delle manette, né delle lesioni del detenuto, né del fatto che lo stesso venne denudato e lasciato in mutande. Inoltre, avrebbero scritto il falso, affermando di aver immediatamente avvisato l’Ispettore di sorveglianza, che invece sarebbe stato attivato solo un’ora dopo e solo al passaggio del Medico. Sempre i due, Casullo e Vertuani, sono imputati anche di calunnia nei confronti del detenuto, per averlo accusato del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, pur sapendolo innocente.

Per quanto riguarda l’Infermiera, Eva Tonini, per lei è stato chiesto il processo con le accuse di falso e favoreggiamento nei confronti dei tre Agenti di Polizia Penitenziaria. La predetta, in servizio al momento dei fatti, avrebbe scritto il falso nelle comunicazioni infermieristiche, dichiarando il falso e tacendo il vero ai Carabinieri del Nucleo Investigativo, delegati dal Pubblico Ministero, nel tentativo di aiutare il Sovrintendente Casullo e gli Assistenti Capo Vertuani e Licari, sviando le indagini nei loro confronti. In particolare, avrebbe scritto (e riferito al Medico, che però non avrebbe confermato la circostanza) di aver trovato il detenuto Colopi che sbatteva violentemente la testa sul blindo mentre passata per il giro della terapia tra le 8 e le 9 di mattina di quel 30 settembre: circostanza che risulterebbe smentita da altro Agente di Polizia Penitenziaria che l’accompagnava. Anche su quest’ultimo avrebbe dichiarato il falso, affermando di essere stata accompagnata da uno dei tre imputati, l’Assistente Capo Licari, mentre invece con lei c’era un altro Agente di Polizia Penitenziaria.

Carceri, illegittimo il termine di 24 ore per impugnare il rigetto del permesso premio. Reclamo consentito entro 15 giorni


Un termine di sole 24 ore per presentare reclamo contro il provvedimento sui permessi premio lede il diritto di difesa del detenuto e rappresenta un indebito ostacolo alla funzione rieducativa della pena, alla quale i permessi premio sono funzionali.

Lo ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 113/2020, depositata oggi (Presidente Marta Cartabia, Relatore Francesco Viganò), accogliendo la questione di legittimità costituzionale dell’Art. 30 bis comma 3, in relazione al successivo Art. 30 ter comma 7 dell’Ordinamento Penitenziario, per violazione degli Artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione, sollevata dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, con Ordinanza del 13 novembre 2019, nella parte in cui prevedeva che il termine per proporre reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza in tema di permesso premio era pari a 24 ore, analogamente a quanto previsto per il reclamo contro i provvedimenti sui permessi di necessità previsti dall’Art. 30 dell’Ordinamento Penitenziario, legati a situazioni di imminente pericolo di vita di familiari o altri gravi eventi eccezionali, sebbene fossero diversi i presupposti e le finalità.

L’eccessiva brevità del termine era già stata portata all’esame della Consulta che, con la sentenza n. 235 del 1996, aveva rilevato l’irragionevolezza dell’identico termine per il reclamo contro due diversi tipi di permesso e tuttavia aveva ritenuto di fermarsi all’inammissibilità delle questioni prospettate, non riuscendo a rintracciare nell’ordinamento una soluzione costituzionalmente obbligata che potesse porre direttamente rimedio alla, pur riscontrata, eccessiva brevità del termine in esame.

In quell’occasione il Giudice delle Leggi aveva però invitato il legislatore a «provvedere, quanto più rapidamente, alla fissazione di un nuovo termine che contemperi la tutela del diritto di difesa con le esigenze di speditezza della procedura». Esaminando nuovamente la questione a distanza di ventiquattro anni da quel monito, rimasto inascoltato, la Corte ha ribadito la contrarietà alla Costituzione di un termine così breve, che rende assai difficile al detenuto far valere efficacemente le proprie ragioni, anche per l’oggettiva difficoltà di ottenere in così poco tempo l’assistenza tecnica di un difensore; e ha individuato nella disciplina generale del reclamo contro le decisioni del Magistrato di Sorveglianza, introdotta dal legislatore nel 2013, un preciso punto di riferimento per eliminare il vulnus riscontrato. Questa disciplina, costituita dall’Art. 35 bis comma 4 dell’Ordinamento Penitenziario, prevede oggi un termine di 15 giorni per il reclamo al Tribunale di Sorveglianza, che la Corte Costituzionale ha pertanto esteso anche al reclamo contro i provvedimenti concernenti i permessi premio proposti da parte del detenuto o del Pubblico Ministero. Resta ferma, ha precisato la Corte, la possibilità per il legislatore di individuare – nel rispetto dei principi costituzionali sopra richiamati – un altro termine, se ritenuto più congruo, per lo specifico reclamo in esame.

La Corte Costituzionale ha quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo l’Art. 30 ter comma 7 dell’Ordinamento Penitenziario nella parte in cui prevede, mediante rinvio al precedente Art. 30 bis, che il provvedimento relativo ai permessi premio, è soggetto a reclamo al Tribunale di Sorveglianza entro 24 ore dalla sua comunicazione, anziché prevedere a tal fine il termine di 15 giorni.

Corte Costituzionale – Sentenza n. 113 del 2020 (clicca per leggere)

E’ illegittimo il divieto di scambio di oggetti di modico valore tra detenuti dello stesso gruppo di socialità al 41 bis


Cade il divieto assoluto di scambio di oggetti di modico valore, come generi alimentari o per l’igiene personale e della cella, per i detenuti sottoposti al regime del 41 bis appartenenti allo stesso “gruppo di socialità”. Il divieto legislativo, comprensibile tra detenuti assegnati a gruppi di socialità diversi, risulta invece irragionevole se esteso in modo indiscriminato anche ai componenti del medesimo gruppo. Resta fermo che l’Amministrazione Penitenziaria potrà disciplinare le modalità degli scambi nonché predeterminare eventuali limitazioni in determinati e peculiari casi, che saranno eventualmente vagliate dal magistrato di sorveglianza.

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale (Cartabia, Presidente, Zanon, Relatore) con la Sentenza n. 97 depositata oggi 22 maggio 2020, con la quale – in accoglimento delle questioni sollevate dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione con due Ordinanze di analogo tenore – ha dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli Artt. 3 e 27 comma 3 della Costituzione della Repubblica il divieto legislativo di scambiare oggetti tra detenuti sottoposti al regime dell’articolo 41 bis dell’Ordinamento Penitenziario appartenenti al medesimo “gruppo di socialità”.

Formati al massimo da quattro detenuti, in applicazione di una complessa serie di criteri, i gruppi di socialità servono a conciliare due esigenze potenzialmente contrapposte: da una parte, evitare che i detenuti più pericolosi possano mantenere vivi i propri collegamenti con i membri delle organizzazioni criminali di riferimento, sia reclusi in carcere che liberi (finalità essenziale del regime detentivo speciale), e, dall’altra, garantire anche a questi detenuti occasioni minimali di socialità.

La sentenza ricorda che gli appartenenti al medesimo gruppo di socialità trascorrono insieme alcune ore della giornata dentro il carcere e tra loro possono ovviamente comunicare, verbalmente e con gesti. Hanno così svariate occasioni di scambiare messaggi, non necessariamente ascoltati o conosciuti dalle autorità penitenziarie. Pertanto, la Corte ha rilevato che, se è ben comprensibile prevedere il divieto di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti assegnati a gruppi di socialità diversi, risulta invece irragionevole l’estensione indiscriminata del divieto anche ai componenti del medesimo gruppo. I quali, potendo già agevolmente comunicare in varie occasioni, non hanno di regola la necessità di ricorrere a forme nascoste o criptiche di comunicazione, come lo scambio di oggetti cui sia assegnato convenzionalmente un certo significato, da trasmettere successivamente all’esterno attraverso i colloqui con i familiari.

Così, da una parte, il divieto non serve ad accrescere le esigenze di sicurezza pubblica, dall’altra, impedisce una sia pur minima modalità di socializzazione: finisce anzi per presentarsi come regola irragionevole, in contrasto con l’Art. 3 della Costituzione, e inutilmente afflittiva, in contrasto con l’Art. 27 comma 3 della Costituzione.

Tra l’altro, forme unidirezionali di scambio di oggetti, sempre in favore di singoli detenuti, idonee a segnalare simbolicamente la loro posizione di supremazia all’interno del gruppo, ben possono essere impedite con l’applicazione delle ordinarie regole carcerarie e condurre alla tempestiva modifica della composizione del gruppo di socialità. La Corte ha precisato, infine, che a risultare costituzionalmente illegittimo, per le ragioni illustrate, è l’applicazione necessaria ex lege del divieto. Anche dopo la presente sentenza, dunque, l’Amministrazione Penitenziaria potrà disciplinare le modalità degli scambi tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo nonché predeterminare le condizioni per introdurre eventuali limitazioni in determinati e peculiari casi. L’applicazione di queste limitazioni dovrà così risultare giustificata da precise esigenze, espressamente motivate, e sotto questi profili potrà essere eventualmente controllata, in relazione al caso concreto, dal magistrato di sorveglianza.

Corte Costituzionale – Sentenza n. 97 del 2020 (clicca per scaricare)

Carceri, Pubblicato il bando di concorso pubblico per 45 posti di Dirigente Penitenziario


E’ stato pubblicato, dopo 27 anni, un bando di concorso pubblico per esami per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 45 posti, a tempo indeterminato, di Dirigenti di Istituto Penitenziario di livello dirigenziale non generale.

Il quindici per cento dei posti, pari a sette, sono riservati ai dipendenti dell’Amministrazione inquadrati nella III area funzionale del ruolo comparto funzioni centrali ovvero nei ruoli direttivi del Corpo di Polizia Penitenziaria, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 del bando e con almeno tre anni di effettivo servizio in queste posizioni.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed inviata esclusivamente con modalità telematiche, compilando l’apposito modulo.

Il concorso consisterà in tre prove scritte e una prova orale.

Le domande possono essere inoltrate dal 20 maggio 2020 al 18 giugno 2020.

TUTTI I DETTAGLI DEL CONCORSO PUBBLICO

IL BANDO DI CONCORSO 

Riattivata la sartoria nel Carcere di Castrovillari. Le detenute producono mascherine anti Covid


Mentre l’Italia era in lockdown e l’epidemia Covid manifestava tutta la sua virulenza, in molte realtà penitenziarie del Paese si è scelto di dare il proprio contributo nella lotta al virus, facendosi carico del confezionamento di mascherine.

Così in diverse strutture di pena ci si è ingegnati per capire come avviare la produzione. La Casa Circondariale di Castrovillari “Rosetta Sisca”, su input del suo Direttore Giuseppe Carrà, ha scelto di rimettere in attività la sartoria nella sezione femminile: “Certamente la difficoltà nel reperimento dei dispositivi di protezione individuale che in marzo risultavano introvabili, ha giocato un ruolo importante nella decisione di riattivare la sartoria, ma – ha raccontato Carrà – la valenza trattamentale del progetto ha dato la spinta propulsiva. Il carcere deve e può essere lo strumento per restituire alla società dei cittadini migliori”.

L’istituto calabrese non è nuovo a esperienze di inclusione sociale e di giustizia ripartiva e, nel solco già tracciato dalle precedenti esperienze, in tempi brevissimi, ha avviato il progetto-mascherine: tre detenute, abili nei lavori sartoriali, hanno immediatamente manifestato l’entusiasmo e la voglia di dare il loro contributo nei difficili giorni di emergenza per l’epidemia da Covid 19, “prestando il loro lavoro punto dopo punto, taglio dopo taglio, per ricucire, non solo il tessuto, ma anche lo strappo con la società”.

Come spiegato dal Direttore dell’Istituto Carrà “il lavoro è uno degli elementi fondamentali che la nostra legislazione prevede per la rieducazione, ancor di più quando si tratta di volontariato: l’auspicio è di distribuire gratuitamente questi fondamentali strumenti di tutela sanitari anche sul territorio”.

Il risultato ottenuto nella realizzazione della mascherine, di assoluto rilievo, è frutto della sinergia e del lavoro di squadra tra le diverse componenti che animano l’istituto calabrese, dall’area sicurezza con il Comandante di Reparto della Polizia Penitenziaria Carmine Di Giacomo, all’area trattamentale con il Funzionario Giuridico Pedagogico Luigi Bloise. I presidi sanitari, soggetti a specifica autorizzazione dell’Università degli Studi di Catania, contribuiscono così alla sicurezza dei cittadini e danno sostanza allo sforzo rieducativo di chi sta scontando la pena.

Complimenti all’Amministrazione Penitenziaria, centrale e periferica, per questa ennesima lodevole iniziativa ed alle tre sarte detenute per il loro prezioso contributo nella produzione e confezionamento dei dispositivi individuali di protezione per fronteggiare questa emergenza sanitaria.